Valutazione dei rischi
SERVIZIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
TARGET
Tutti i settori di attività, privati e pubblici, ove sia presente almeno un lavoratore dipendente o equiparato (ad es. socio lavoratore o stagista).
SANZIONI
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile, a seconda dei gradi di irregolarità, con:
- un’ammenda che può raggiungere un massimo di € 6.400;
- l’arresto fino a 6 mesi;
- la sospensione dell’attività lavorativa.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il consulente tecnico incaricato del servizio procede secondo le seguenti fasi:
- effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti del Cliente) allo scopo di:
- raccogliere i dati e le informazioni necessarie;
- verificare la documentazione presente;
- visitare i locali di lavoro.
- redige il Documento di Valutazione del Rischio, contenente:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello territoriale, e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
NOTE AL SERVIZIO
Il consulente tecnico, ove necessario, proporrà anche documentazione allegata (ad esempio: facsimili di nomine e/o di comunicazioni varie a dipendenti od autorità di competenza, fascicoli informativi per i lavoratori, ecc.).
L’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio deve essere effettuato almeno in occasione di variazione di:
- livelli di rischio;
- processi di lavoro;
- normative vigenti.
Di fatto si consiglia almeno una revisione annuale al fine di un monitoraggio costante e il più possibile corrispondente agli adempimenti normativi.