Fonometria
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Titolo VIII, Capo II del D.Lgs 81/08 modificato dal D.Lgs 106/09
SCOPO
La valutazione fonometrica ha l’obiettivo di calcolare il livello di esposizione quotidiano o settimanale dei lavoratori esposti a sorgenti di rumore, nonché di valutare il livello di rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
TARGET (campo di applicazione)
Tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente o equiparato (ad es. Socio Lavoratore o stagista) esposto a sorgenti di rumore.
SANZIONI
Ai sensi dell’art. 219 comma 1 del D.Lgs 81/08, in caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con:
- arresto da 4 a 8 mesi
o
- ammenda da € 4.000 a € 12.000.
PERSONE COINVOLTE
Per la redazione della valutazione fonometrica sono coinvolti:
- Consulente tecnico;
- Datore di lavoro;
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il consulente tecnico incaricato del servizio procede secondo le seguenti fasi:
1) effettua uno o più sopralluoghi (presso gli insediamenti del Cliente) allo scopo di:
- visitare i locali di lavoro per capire l’ubicazione di macchinari ed attrezzature e le eventuali interferenze tra le diverse mansioni esposte a sorgenti rumorose;
- raccogliere i dati e le informazioni necessarie;
- misurare i livelli di pressione sonora nelle vicinanze di attrezzature/macchinari utilizzati, tramite un fonometro certificato SIT.
2) predispone la valutazione fonometrica con il calcolo dei livelli di esposizione per ogni mansione e delle necessarie misure di prevenzione e protezione (art.192,193 del D.Lgs 81/08);
3) consegna e commenta, con l’interlocutore definito, la documentazione redatta.
PERIODICITA’
L’aggiornamento della relazione fonometrica è opportuna almeno ogni quattro anni; va, comunque, effettuato in occasione di variazione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati e/o delle modalità di lavoro (es. periodi di esposizione).
NOTE AL SERVIZIO
Alla relazione di calcolo, è allegata la planimetria indicativa dei punti ove è stata effettuata la misurazione.
Vibrazioni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Titolo VIII, Capo III del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
SCOPO
La valutazione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche ha l’obiettivo di calcolare il grado di esposizione quotidiana al sistema mano-braccio e al corpo intero dei lavoratori, nonché di analizzare in fase successiva il livello di rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
TARGET (campo di applicazione)
Tutte le aziende con almeno un lavoratore o persona equiparata (ad es. socio lavoratore o stagista) esposti a vibrazioni meccaniche.
SANZIONI
Ai sensi dell’Art.219 comma 1 del D.Lgs 81/08, in caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con:
- arresto da 4 a 8 mesi;
o
- ammenda da € 4.000 a € 12.000.
PERSONE COINVOLTE
Per la redazione del documento correlato all’accelerometria sono coinvolti:
- Consulente tecnico;
- Datore di lavoro;
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il consulente tecnico, incaricato del servizio, procede secondo le seguenti fasi:
- Effettua uno o più sopralluoghi presso gli insediamenti del Cliente allo scopo di:
- identificare i macchinari e le attrezzature che espongono i lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
- raccogliere i dati dei macchinari e delle attrezzature, nonché le informazioni necessarie relative ai lavoratori esposti;
- misurare i livelli di vibrazioni generati dai macchinari e dalle attrezzature, per mezzo di un accelerometro certificato.
- Predispone la valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche con il calcolo dei livelli di esposizione quotidiana inerenti a ciascuna mansione e in riferimento alla giornata tipo, e l’analisi delle eventuali misure di prevenzione e protezione (art.203,204 del D.Lgs 81/08) da implementare;
- consegna e commenta, con l’interlocutore definito, la documentazione redatta.
PERIODICITA’
Il documento di valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche deve essere aggiornato con frequenza quadriennale; è opportuno e consigliabile effettuare un aggiornamento di tale documento qualora si verifichino mutamenti rilevanti nelle condizioni di esposizione dei lavoratori (ad es. introduzione di nuove attrezzature, macchinari, modifica dei tempi di esposizione).